Normativa istruzione ed eduazione parentale

Definizione

 (fonte: https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale )

Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. Se i genitori scelgono l’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dai genitori.

Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il Sindaco.

https://www.miur.gov.it/web/guest/obbligo-di-istruzione-modalit%C3%A0-e-verifica-assolvimento

 

Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve attraverso una delle seguenti modalità:
⦁ frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (Ie FP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
⦁ sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.
⦁ istruzione parentale. In questo caso gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La cosiddetta “Legge Caivano” (D.l.123/2023-convertito in legge n. 159 – 13 /11/2023) stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall’articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.

Riferimenti normativi:

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Articolo 26
⦁ Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
⦁ L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
⦁ I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (1959)

Principio settimo:
Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA (1989- ratificata dall’Italia con la legge n. 176 DEL 1991.)
Articolo 18
⦁ […] La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

⦁ Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ UNIONE EUROPEA (2012- Recepito dall’Italia con il D.M.254/12)

Introduzione del concetto di competenze chiave. Con il recepimento, D.M. 254/12 e le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO in esso contenute, è diventato il quadro di riferimento per tutto il sistema dell’istruzione

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

articolo 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. […]”

articolo 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione […]
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. […]”

articolo 34: “[…] La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”

CODICE CIVILE

Articolo 147

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

Articolo 315-bis – Diritti e doveri del figlio:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. […]

 

Legge 27 maggio 1991, n.176- recepisce la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Articolo 18:
⦁ […] La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

⦁ Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Legge 62 del 10 marzo 2000

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

D.M. 5 dell’8 febbraio 2021

Decreto concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.
Articolo 1 – Oggetto e definizioni:
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
[…]
f) Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

Legge 53 del 28 marzo 2003 (c.d. Legge Moratti)

Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

Legge 27 del 3 febbraio 2006- conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250

All’articolo 1, comma 622, prevede l’obbligo scolastico fino a 16 anni a partire dal 2007/2008.

Legge 159 del 13 novembre 2023 (c.d. Legge Caivano)

stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.

Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall’articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.

 

CODICE CIVILE

Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005

 

Individua i soggetti responsabili della vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione: Sindaco e dirigente scolastico del territorio di residenza.

 

Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017

Conferma la necessità di una comunicazione annuale per l’istruzione parentale al Dirigente scolastico del luogo di residenza.
Sottolinea la necessità, per il passaggio alla classe successiva, di sostenere un esame di idoneità.

Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)

L’istruzione parentale è modalità lecita e alternativa alla scuola per adempiere all’obbligo di istruzione.

Vengono ribaditi i concetti di capacità tecnica o economica e di comunicazione annuale.

Ordinanze, Note o Circolari (legittime solo se coerenti con la legge vigente)

Annualmente, regolano lo svolgimento di alcune procedure, tra cui anche le iscrizioni (anche la dichiarazione di istruzione parentale) e gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo.
Le scadenze, tendenzialmente, sono:
⦁ primi di febbraio, NOTA sull’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) dell’anno in corso;
⦁ inizio marzo, ORDINANZA sull’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione (maturità) dell’anno in corso;
⦁ fine novembre, NOTA sulle iscrizioni o comunicazioni di istruzione parentale per l’anno scolastico successivo