Statuto

 

Art. 1 Costituzione Denominazione e Sede 
1.È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, l’Associazione denominata “FEIP- Federazione Educazione e Istruzione Parentale” di seguito solo “Associazione” che è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, regionali, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della Carta Dei Valori redatta dai soci fondatori che si pone in armonia con il presente Statuto e con gli scopi dell’Associazione.
2. La sede legale dell’Associazione è istituita nel Comune di Cartigliano, Vicenza, via Monte Grappa n°54. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative o unità locali in luoghi diversi, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma il mero obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La FEIP aderisce alla Fondazione Ippocrate ETS, riconoscendo, altresì, di far parte dell’ecosistema disegnato dalla Fondazione stessa.
Art. 2 Durata dell’Associazione
 
  1.La durata dell’associazione è illimitata.        
 
Art. 3 Finalità e Attività dell’Associazione
1. L’Associazione è apartitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro ed in via principale di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. 
2. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.
3. Gli scopi principali dell’associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
·      tutela del diritto all’istruzione;
·      tutela, sviluppo e diffusione dell’istruzione parentale al fine di rinnovare la vita culturale della società attraverso un’educazione ed un’istruzione innovative;
·      promozione della libertà di insegnamento, di educazione e di scelta educativa;
·      promozione e coordinamento delle realtà che scelgono l’istruzione parentale al fine di garantire il mantenimento, nel tempo, della libertà e dell’autonomia di ogni esperienza;
·      tutelare l’identità dell’istruzione parentale affinché nelle realtà che ad essa si riferiscono espressamente, la vita del gruppo si mantenga conforme ai suoi principi;
·      promuovere i rapporti con le diverse realtà che scelgono l’istruzione parentale in Italia;
·      stimolare la nascita di uno spazio di mutuo riconoscimento e aiuto;
·      contribuire a costruire un Ecosistema che, mettendo al centro educazione e istruzione, possa rispondere alle esigenze dell’essere umano e contribuire all’affermazione di una umanità sana, florida e coesa, pacifica, solidale ed equa, che supporti l’espressione unica e irripetibile di ciascuna persona, anche in linea con i principi della Fondazione Ippocrate ETS.
·      Promozione della cultura e consapevolezza di “comunità educante” nei termini definiti nella Carta dei Valori;
·      Tutela dei principi fondanti contenuti nella Carta dei Valori; Promozione della cultura e dell’affettività, intimamente connesse, al fine di formare individui istruiti sulle discipline dello scibile umano, con capacità critica e strumenti solidi, responsabili in prima persona 
L’Associazione promuove e cura gli ambiti di azione indicati nella Carta dei Valori da considerarsi qui trascritta quale parte integrante del presente Statuto e che a esso si allega.
L’Associazione, per conseguire le proprie finalità, promuove in via privilegiata, forme sistematiche di collaborazione con organizzazioni, associazioni, agenzie ed enti di formazione e ricerca, aziende, associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuove, altresì collaborazioni con singoli che intendano impegnare le personali competenze professionali o le proprie risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità, indicate nel presente articolo.
 
Art. 4 Compiti dell’Associazione 
Per la realizzazione degli scopi statutari, l’Associazione promuove e cura attività di studi, ricerche, collaborazioni, progetti di intervento e cooperazione e tutti gli altri ambiti, così come definiti nella carta dei Valori, che deve considerarsi la direzione dell’agire dell’Associazione e deve ritenersi qui integralmente trascritta, costituente il presente articolo 4. 
Per il raggiungimento dei fini statutari l’associazione si fonda prevalentemente su prestazioni volontarie, personali e finalizzate agli scopi suddetti. 
L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare contratti e convenzioni.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
 
Art. 5 I Soci
 
5.1. Possono associarsi e far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità, sostengono le attività dell’Associazione stessa e si impegnano concretamente per realizzarle. L’Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.
5.2 I soci si distinguono in: 
– Soci Fondatori. Sono coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo; 
– Soci Ordinari. Sono le persone fisiche e giuridiche che, condividendo lo spirito e gli scopi dell’Associazione, su loro richiesta, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita della stessa, che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e ne promuovono le iniziative.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. 
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. 
5.3 L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, nella quale dovranno essere specificate le proprie complete generalità impegnandosi al versamento della quota associativa; la domanda verrà ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile e la successiva deliberazione verrà comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
5.4 Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato.
L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
·      eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
·      essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
·      votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
·      prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
·      denunziare i fatti che ritiene censurabili.
  Gli associati hanno il dovere di:
·         rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
·         aderire alla Carta dei Valori ed impegnarsi al perseguimento di quanto in essa contenuto, poiché il detto documento contiene i principi etici fondanti l’Associazione;
·          versare la quota associativa, secondo l’importo e il termine annualmente stabiliti. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile ed è intrasferibile. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
 
Art. 7 Volontari
L’ Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro eventuali limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e / o da delibera del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 8 Sostenitori
 
 I Sostenitori sono soggetti singoli o collettivi, di qualsiasi natura con o senza personalità giuridica, che condividono i principi ispiratori e l’azione dell’Associazione, che vogliono dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne l’attività. I Sostenitori contribuiscono con le loro specificità alle attività dell’Associazione favorendone il suo rafforzamento a livello territoriale, nazionale e internazionale. 
Detti soggetti possono chiedere di diventare Sostenitori proponendo la propria candidatura e il versamento di un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo; la domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. I sostenitori possono partecipare alle assemblee solo se di invitati, senza diritto di voto, ma con possibilità di contribuire al confronto e al dibattito e hanno il dovere di assumere comportamenti e relazioni coerenti con la Carta dei Valori e con il presente Statuto. In caso di inottemperanza, l’Assemblea, su delibera propria o su richiesta del Consiglio Direttivo, può provvedere all’espulsione del Sostenitore. Essi non sono soci.
 
Art. 9 Organi 
Sono organi dell’Associazione:
      l’Assemblea dei soci;
      il Consiglio Direttivo;
      il Presidente;
      Vicepresidente/i.
 
Art. 10. Assemblea dei Soci
L’ Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. L’assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati entro 30 (trenta) giorni dal deposito della richiesta stessa.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare, coadiuvato da un Segretario che avrà l’onere di redigere il verbale.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 11 Deliberazioni dell’Assemblea
L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria, regolarmente convocate con inviti scritti, anche tramite posta elettronica con riscontro automatico, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
 Le deliberazioni sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea vota, normalmente, per alzata di mano.
Il Presidente, per argomenti di particolare importanza, può decidere di far effettuare la votazione a scrutinio segreto; tale modalità deve essere attuata qualora lo richiedano per iscritto almeno la metà degli intervenuti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e conservato presso la sede legale, in libera visione a tutti gli associati che lo richiederanno.
Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
Art. 12 Compiti dell’Assemblea 
     L’assemblea ha i seguenti compiti: 
– elegge tra i suoi membri il Consiglio Direttivo, tranne che per il primo mandato, come da art.13.1; 
– elegge Presidente e Vice-Presidenti dell’Associazione tra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo, tranne che per il primo mandato, come da artt. 13, 15;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– ratifica l’eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo; 
– approva il piano strategico e/o linee guida ed obiettivi annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio Direttivo;
– propone iniziative e attività sociali in coerenza con gli obiettivi sociali;
– approva i criteri generali, determinati dal Consiglio Direttivo, per l’utilizzazione dei      
  fondi attribuiti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– ratifica l’ammissione dei Sostenitori;
– ratifica l’ammissione dei soci ordinari;
– approva le convenzioni da stipularsi con Organismi ed Enti pubblici o privati finalizzate al perseguimento delle finalità sociali;
– ratifica lasciti e donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.
 
L’assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione e sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione. 


Art. 13 Il Consiglio Direttivo
    13.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione, definisce le strategie di sviluppo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite.
     Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a tredici (13) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
   13.2 Per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sarà nominato dai soci Fondatori che possono essi stessi far parte del Consiglio Direttivo. 
      I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
     Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei presenti.
   13.3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
   – predisporre gli atti, proposte, piano strategico e/o linee guida ed obiettivi annuali e pluriennali da sottoporre all’Assemblea;
   – elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  – elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  – stabilire gli importi delle quote annuali dei soci che dovranno essere ratificate dall’Assemblea;
      Inoltre, il Consiglio Direttivo provvede a: 
  – proporre le candidature per l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti da sottoporre all’Assemblea, tranne che per il primo mandato, per il quale la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti sarà in capo ai Soci Fondatori;
  – deliberare la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di settore e le modalità di gestione;
 – deliberare sull’attuazione dei servizi, sulle collaborazioni e sulle modalità organizzative generali;
 – deliberare sui contributi che devono essere versati a fronte dei progetti elaborati e dei servizi erogati;
  – può nominare il Tesoriere dell’Associazione e il Segretario dell’Associazione;
  – può nominare il Comitato Tecnico Scientifico, nella persona del suo Direttore e dei suoi componenti;
  – può istituire Aree operative e nominare i rispettivi referenti di Area anche su proposta del Presidente;  
  – accettare lasciti e donazioni;
 – redigere l’eventuale regolamento per il funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi, da sottoporre all’Assemblea per la ratifica.
 – deliberare l’esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali, e ne definisce i contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento.


Art. 14 Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a.  il Presidente dell’Associazione;
b.  i Vicepresidenti;
c.   eventuale Tesoriere se nominato; 
d.  Gli altri componenti eletti del Consiglio Direttivo
La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Il Presidente convoca il Consiglio dandone avviso scritto ai singoli membri – anche tramite posta elettronica con riscontro automatico – con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. In caso di particolare urgenza, il preavviso è di almeno ventiquattro ore.
La convocazione può, inoltre, essere chiesta in ogni momento da 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo; in questo caso, il Presidente è tenuto a indire la riunione nel termine massimo di venti giorni.
La convocazione deve contenere l’indicazione della sede o il link laddove in modalità on line, l’orario e l’ordine del giorno in discussione. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza degli aventi diritto.
Le decisioni sono prese a scrutinio palese (salvo i casi attinenti a fatti personali) e maggioranza dei membri presenti con diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un membro indicato dal Presidente in apertura di seduta.


Le relazioni annuali, i rendiconti consuntivi e i verbali del Consiglio Direttivo visionabili dai soci che ne facciano richiesta scritta, devono essere raccolti presso la sede amministrativa dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza viene attribuito ai consiglieri dal Presidente per specifiche necessità.
Art. 15 Il Presidente
Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed è eletto dall’Assemblea dei soci, su candidature proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti. 
Per il primo mandato, il Presidente è nominato con l’atto costitutivo dai soci Fondatori.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile; il suo mandato cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; svolge l ’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei suoi organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi per l’Associazione, in mancanza di nomina del Tesoriere. 
In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è sostituito in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, da uno dei Vicepresidenti da lui delegato. Per i terzi la firma del Vice-presidente, in ogni caso, fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 16   Vice Presidenti
L’Associazione può nominare più Vice Presidenti fino ad un massimo di 3 che vengono eletti dall’Assemblea dei soci, su nomine proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti. 
Per il primo mandato, i Vice Presidenti sono nominati con l’atto costitutivo dai soci Fondatori.
I Vice Presidenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il loro mandato  cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza  dei 2/3 dei presenti .
I Vice Presidenti, anche singolarmente, sostituiscono il Presidente ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Per i terzi la firma del Vice-presidente, in ogni caso, fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 17 Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a.     quote associative e contributi dei Sostenitori;
b.     contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche   finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c.      donazioni e lasciti testamentari;
d.     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e.     proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
f.       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g.     ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 
Art. 18 Il Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio sociale è costituito da:
a.     beni immobili e mobili;
b.     fondi raccolti, ricezione di finanziamenti, contributi ricevuto per le attività associative, apporti dei soci;
c.      donazioni, lasciti o successioni; 
d.     altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
 
Art. 19 Bilancio
L’esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno. 
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o  il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. 
 
Art. 20 Libri sociali 
L’associazione ha l’obbligo di tenere:
·      Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
·      Libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci; 
·      Libro Soci e dei Sostenitori;
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
 
Art. 21 Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio Direttivo o da eventuale regolamento interno, purché la spesa sia prevista all’interno dei progetti o dei programmi approvati e finanziati.
È ammesso tuttavia un rimborso delle spese per lo svolgimento di attività inerenti agli scopi associativi, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e debitamente documentate.


Art. 22 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione va deliberato con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) [dei soci dell’Assemblea, quando gli scopi statutari siano stati raggiunti o siano divenuti impossibili da realizzare, su proposta del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea designa uno o più liquidatori o conferisce tale incarico al Presidente.
Il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell’assemblea, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
 
Art. 23 Norme transitorie (prima nomina organi collegiali). 
La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, nei termini indicati in deroga alle disposizioni statutarie come riportati agli artt.13, 15,16.
 
Art. 24 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.